È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs n. 24 del 10 Marzo 2023 riguardante la protezione delle persone (cd. Whistleblower) che segnalano violazioni di disposizioni nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato di cui i soggetti segnalanti sono venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
SOGGETTI OBBLIGATI DAL 17 DICEMBRE 2023:
- soggetti privati che hanno adottato il modello organizzativo 231/2001 a prescindere dalle loro dimensioni;
- tutti i soggetti privati che abbiano impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori tra i 50 e i 249, lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato a prescindere dall’adozione o meno del modello organizzativo 231/2001;
- soggetti privati operanti nei settori dei servizi/ prodotti e mercati finanziari, prevenzione e riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché della sicurezza dei trasporti indipendentemente dalle loro dimensioni;
AMBITO OGGETTIVO
Le segnalazioni possono avere ad oggetto:
Violazioni delle disposizioni normative nazionali (es, illeciti penali, civili amministrativi o contabili o condotte illecite rilevanti ai fini della l. 231/2001) o violazioni della normativa europea (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattasi di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell’ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Ma ancora, atti o omissioni riguardanti il mercato interno che, compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi o dei capitali).
Sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa, le segnalazioni legate ad un interesse personale del segnalante che attengono a rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi ecc).
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE
Segnalazione Interna
La trasmissione delle segnalazioni da parte del lavoratore deve avvenire secondo un canale prioritario dedicato di segnalazione interna e, solo in via eccezionale, attraverso la segnalazione esterna. Tutti i soggetti rientranti nell’ambito applicativo delle nuove norme, dovranno pertanto predisporre dei canali interni che questi garantiscano adeguati standard di sicurezza e riservatezza sull’identità del segnalante, e del contenuto della segnalazione nonché della documentazione ad essa relativa. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno all’azienda e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Non sono previsti particolari requisiti di forma per le segnalazioni, che possono essere validamente recepite sia quando prodotte in forma scritta, anche digitale, sia oralmente.
Segnalazione Esterna
Le condizioni che consentono di ricorrere alla segnalazione esterna sono previste dall’art. 6 del decreto attuativo della Direttiva 2019/1937 e sono riconducibili a due ordini di ragioni:
1 - inefficacia / impossibilità dell’utilizzo del canale interno;
2 - Ragioni d’urgenza, quando la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
QUADRO SANZIONATORIO
Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all’ANAC, sia nel caso in cui sono state commesse ritorsioni che quando la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o sono stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 12.
L’ANAC può irrogare sanzioni della medesima entità anche quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alla previsione di legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. Sanzioni da 500 a 2.500 euro, sono previste invece per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
Invitiamo pertanto le aziende che hanno in forza più di 50 dipendenti o abbiano meno di 50 dipendenti ma abbiano adottato il modello organizzativo 231/2001 di procedere con l’attivazione dei canali di segnalazione.
L’ Associazione mette a disposizione un servizio dedicato, per maggiori informazioni e/o delucidazioni contatta Valeria Mandelli al seguente indirizzo mail v.mandelli@apaconfartigianato.it
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