Circolare INL n. 1/2022
Comunichiamo che l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato, in data 16 febbraio 2022, una importante comunicazione di chiarimento inerente ad alcune delle novità introdotte, nel decreto legislativo n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza, in merito al tema della formazione, da parte del Decreto- Legge n. 146/2021 (allegato n. 1).
Di seguitosi forniscono alcuni commenti in merito:
Formazione per i datori di Lavoro
Per quanto concerneil nuovo obbligoformativo a carico del datore di lavoro,l’emanando accordo in Conferenza Stato – Regioni costituisce – secondo l’Ispettorato nazionale – un elementoindispensabile per l’individuazione ed il correlatoadempimento a suo carico.
Sarà infatti l’accordoa determinare non soltanto la durata e le modalitàdella formazione, ma anche i contenutiminimi della stessa;ne deriva, relativamente all’attività ispettiva, che la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà effettuarsi solo successivamente alla emanazione ed entrata in vigore del già menzionato accordo.
Formazione per i dirigentied i preposti:
La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 del Testo Unico Sicurezza - che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti - con una formulazione che prevede ora una formazione “adeguata e specifica”, secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza Stato -Regioni, entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo in sé.
Ne derivache, secondo l’Ispettorato, pure in assenzadel nuovo, emanandoaccordo, dirigenti e prepostidovranno essere formatisecondo quanto già previsto dall’accordo n. 221 del 21 dicembre 2011, attualmente vigente, adottato dalla Conferenza Stato – Regioni.
Per ciò che attiene, in particolare, alle attività formative verso il preposto, che ora debbono essere svolte in presenza e debbono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque “ogniqualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”, l’Ispettorato precisa che tali requisiti attengono ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza Stato - Regioni.
Obbligo di addestramento
Un’ulteriore ed importante novità legislativa, introdottain sede di conversione del D.L.n. 146/2021, riguarda infine il tema dell’addestramento.
Secondo l’Ispettorato, ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di addestramento, esso deve ora prevedere, a norma di legge, quindi sotto pena di sanzione, anche una prova pratica finale (se si tratta di attrezzature, impianti e macchinari, D.P.I. etc.) oppureuna esercitazione pratica (nel caso di procedure di lavoro).
Inoltre, tutti i contenuti della attività di addestramento devono obbligatoriamente, a pena di sanzione, essere tracciati, compilando un “apposito registro”, eventualmente “informatizzato”, sebbenesia ammissibile che esso abbiaforma cartacea.
Si precisa, peraltro, che tali (nuove) disposizioni in merito all’addestramento sono già efficaci ma riguarderanno, evidentemente, le sole attivitàsvolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè quelle effettuate “dal 21 dicembre2021”.
Il servizio ambiente e sicurezza è a disposizione per ogni richiesta e/o chiarimento contattaci a ambiente@apaconfartigianato.it
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