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RESTAURATORI BENI CULTURALI - Pubblicato il regolamento per il conseguimento della qualifica



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 3 maggio 2024.

 

Si riportano di seguito la sintesi dei contenuti ed il link alla G:U.

 

 

Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

 

Sintesi contenuti

Art. 1 – Con il reg. sono stabilite  le  modalità  di svolgimento delle prove di  idoneità  finalizzate  ad  accertare  le conoscenze, le abilità e  le  competenze  attese  per  lo  specifico indirizzo, con valore di esame di Stato  abilitante,  finalizzate  al conseguimento della qualifica di restauratore di  beni  culturali (art. 182, comma  1-quinquies,  del  codice  dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 42).

 

Le prove di idoneità sono riservate  a coloro i  quali:

  • abbiano  acquisito  la  qualifica  di  collaboratore restauratore di beni culturali:

  • entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter  dell'articolo 182 del Codice:

  • abbiano conseguito la laurea o il diploma  accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle  arti,  nonché' la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo  livello  in  restauro  delle  accademie   di   belle   arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B  al Codice, attraverso un percorso di studi della durata  complessiva  di almeno cinque anni.

 

Art. 2 – possono   acquisire   la   qualifica   di restauratore, previo superamento di prove di idoneità con valore  di esame di Stato abilitante svolte con le modalità di cui al  presente regolamento:

a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore  di  beni  culturali  ai  sensi   del   comma   1-sexies dell'articolo 182 del Codice;

b) coloro  i  quali,  entro  il  termine  e  nel  rispetto  delle condizioni previste dal comma 1-ter, dell'articolo  182  del  Codice, abbiano conseguito: 

      1) le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);

      2) le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);

      3) le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione  e restauro del patrimonio storico-artistico);

      4) le lauree magistrali della  classe  LM-11  (Conservazione  e restauro dei beni culturali);

5)  i  diplomi  accademici  di  primo  e  di  secondo   livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie  di  belle  arti, attraverso un percorso di studi della durata  complessiva  di  almeno cinque anni;

6) i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge  24 dicembre 2012, n. 228, e dal decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell’università e della ricerca 10 aprile 2019, n. 331; 

7) le lauree della classe L-1 (Beni culturali);

 8) le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali).

 

Art. 3 – Le prove di idoneità sono  indette con  decreto  del  Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’università  e  della ricerca, da adottare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet istituzionale  del  Ministero della cultura, https://cultura.gov.it  che ne stabilisce le  modalità di svolgimento. Sono ammessi a partecipare  alle  distinte  prove  di idoneità i soggetti di cui all'art. 2.

 

La domanda  di  partecipazione,  da  presentare  entro  60 giorni dalla pubblicazione nella GU  del  decreto:

  • è  corredata della   dichiarazione   del   possesso   dei   requisiti    richiesti dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice, per ciascuna  delle categorie dei soggetti legittimati a partecipare alle distinte  prove di idoneità, con determinate specificazioni:

  • sono indicati i  dati  relativi  al versamento della tassa di iscrizione, che è destinata alla copertura degli oneri relativi alla procedura, ivi compreso il  rimborso  delle eventuali spese sostenute dai commissari.

I candidati che non partecipano alle prove o che vengono esclusi dallo svolgimento delle stesse non hanno diritto  al  rimborso  della tassa versata.

 

Art. 4 – La prova di esame consiste:

  • per i soggetti di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera a), in una prova teorica e, per i soggetti di cui  l'articolo 2, comma 1, lettera b), in una prova tecnica.

La prova teorica somministrata da remoto mediante  utilizzo  di piattaforma dedicata consiste:

  • in un  test  articolato  in  sessanta quesiti a risposta multipla, da svolgersi in sessanta  minuti,  sulle materie di  cui  all'Allegato  B  al  presente  regolamento  e  sulla legislazione dei beni culturali.

  • nella  soluzione  di  un  quesito complesso a risposta aperta e argomentata, relativo a  un  intervento di progettazione in materiali e metodi, concernente uno  dei  settori di cui all'Allegato  A  al  presente  regolamento,  da  svolgersi  in novanta minuti. In caso di scelta di due settori  di  competenza,  la prova tecnica consiste nella soluzione di due  quesiti  complessi,  a risposta  aperta  e  argomentata  e  relativi  a  due  interventi  di progettazione in materiali e metodi,  in  relazione  ai  due  settori prescelti, da svolgersi complessivamente in  centottanta  minuti.  La prova tecnica si svolge in presenza presso  le  sedi  individuate  ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

 

Le prove si  intendono superate qualora il candidato consegua un punteggio non  inferiore  a sessanta centesimi. Ove  la  prova  tecnica  sia  articolata  in  due quesiti,  l'abilitazione  a  ciascun  settore  prescelto  si  intende acquisita con il conseguimento, in ciascun quesito, del punteggio non inferiore a sessanta centesimi.  E' garantito lo svolgimento delle prove ai  candidati  cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di  sostenere l'esame in lingua tedesca. Allo scopo, la Commissione è integrata da un esperto di lingua tedesca.

 

Art. 5 – Con successivo decreto del Ministro della Cultura da adottare verrà nominata l’apposita Commissione esaminatrice. Entro 60 giorni dall’adozione del decreto la Commissione forma gli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame previo verifica del possesso dei requisiti previsti e, al termine delle prove di idoneità, predispone l’elenco dei candidati idonei ad acquisire la qualifica.

 

Art. 6 – I candidati che hanno superato le  prove  di  idoneità  di  cui all'articolo 4 acquisiscono la qualifica  di  «restauratore  di  beni culturali».  L’elenco dei candidati idonei ad acquisire la qualifica – approvato con  decreto del Ministro della cultura e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero  della  cultura – confluisce  nell'elenco generale di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.

 

Art. 8 – Il regolamento abroga e sostituisce il  regolamento  di cui al decreto del Ministro per i beni e le  attività  culturali  10 agosto 2019, n. 112.

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