È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 3 maggio 2024.
Si riportano di seguito la sintesi dei contenuti ed il link alla G:U.
Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Sintesi contenuti
Art. 1 – Con il reg. sono stabilite le modalità di svolgimento delle prove di idoneità finalizzate ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese per lo specifico indirizzo, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali (art. 182, comma 1-quinquies, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
Le prove di idoneità sono riservate a coloro i quali:
abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice:
abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché' la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B al Codice, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.
Art. 2 – possono acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante svolte con le modalità di cui al presente regolamento:
a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 del Codice;
b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1-ter, dell'articolo 182 del Codice, abbiano conseguito:
1) le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);
2) le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);
3) le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico);
4) le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali);
5) i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni;
6) i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 10 aprile 2019, n. 331;
7) le lauree della classe L-1 (Beni culturali);
8) le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali).
Art. 3 – Le prove di idoneità sono indette con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura, https://cultura.gov.it che ne stabilisce le modalità di svolgimento. Sono ammessi a partecipare alle distinte prove di idoneità i soggetti di cui all'art. 2.
La domanda di partecipazione, da presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione nella GU del decreto:
è corredata della dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice, per ciascuna delle categorie dei soggetti legittimati a partecipare alle distinte prove di idoneità, con determinate specificazioni:
sono indicati i dati relativi al versamento della tassa di iscrizione, che è destinata alla copertura degli oneri relativi alla procedura, ivi compreso il rimborso delle eventuali spese sostenute dai commissari.
I candidati che non partecipano alle prove o che vengono esclusi dallo svolgimento delle stesse non hanno diritto al rimborso della tassa versata.
Art. 4 – La prova di esame consiste:
per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in una prova teorica e, per i soggetti di cui l'articolo 2, comma 1, lettera b), in una prova tecnica.
La prova teorica somministrata da remoto mediante utilizzo di piattaforma dedicata consiste:
in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla, da svolgersi in sessanta minuti, sulle materie di cui all'Allegato B al presente regolamento e sulla legislazione dei beni culturali.
nella soluzione di un quesito complesso a risposta aperta e argomentata, relativo a un intervento di progettazione in materiali e metodi, concernente uno dei settori di cui all'Allegato A al presente regolamento, da svolgersi in novanta minuti. In caso di scelta di due settori di competenza, la prova tecnica consiste nella soluzione di due quesiti complessi, a risposta aperta e argomentata e relativi a due interventi di progettazione in materiali e metodi, in relazione ai due settori prescelti, da svolgersi complessivamente in centottanta minuti. La prova tecnica si svolge in presenza presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
Le prove si intendono superate qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a sessanta centesimi. Ove la prova tecnica sia articolata in due quesiti, l'abilitazione a ciascun settore prescelto si intende acquisita con il conseguimento, in ciascun quesito, del punteggio non inferiore a sessanta centesimi. E' garantito lo svolgimento delle prove ai candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca. Allo scopo, la Commissione è integrata da un esperto di lingua tedesca.
Art. 5 – Con successivo decreto del Ministro della Cultura da adottare verrà nominata l’apposita Commissione esaminatrice. Entro 60 giorni dall’adozione del decreto la Commissione forma gli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame previo verifica del possesso dei requisiti previsti e, al termine delle prove di idoneità, predispone l’elenco dei candidati idonei ad acquisire la qualifica.
Art. 6 – I candidati che hanno superato le prove di idoneità di cui all'articolo 4 acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali». L’elenco dei candidati idonei ad acquisire la qualifica – approvato con decreto del Ministro della cultura e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura – confluisce nell'elenco generale di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.
Art. 8 – Il regolamento abroga e sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 agosto 2019, n. 112.
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