L’art. 8 quater del Disegno di Legge di conversione del DL 145/2023 (“Decreto Fiscale”) stabilisce che il cumulo giuridico per più violazioni delle norme su registri e formulari rifiuti si aOggi, il Ddl di conversione del Decreto fiscale introducendo il comma 9 bis all’art. 258 del Dlgs 152/2006 stabilisce che il cumulo giuridico si applica a tutte le violazioni in materia di tenuta registri e formulari commesse prima del 26 settembre 2020 per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.pplica anche agli illeciti antecedenti la riforma del 2020 (D.lgs 116/2020).
In particolare, l’art. 8 quater modifica l’art. 258 del D.lgs 152/06 relativo alle sanzioni che colpiscono chi viola le norme in materia di tenuta registri e formulari rifiuti, che era stata riscritta dal D.lgs 116/2020 introducendo il “cumulo giuridico” per violazioni plurime delle norme: chi, con una sola azione violava diverse disposizioni su tenuta registri e formulari o commetteva più violazioni della stessa norma era punito con la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata del doppio anziché con la somma delle sanzioni per ogni violazione commessa (cumulo materiale). La novità normativa si applicava dal 26 settembre 2020 data di entrata in vigore del D.lgs 116/2020.
Oggi, il Ddl di conversione del Decreto fiscale introducendo il comma 9 bis all’art. 258 del Dlgs 152/2006 stabilisce che il cumulo giuridico si applica a tutte le violazioni in materia di tenuta registri e formulari commesse prima del 26 settembre 2020 per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
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