Si informa che nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre è stato pubblicato il decreto 29 settembre 2022 numero 192 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.” che entrerà in vigore il prossimo 28 dicembre 2022.
Come noto, con l’aggiornamento del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (rif. co. 2, articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207) è stata prevista una modifica al D. M. 37/08 per adeguare la disciplina agli obblighi di infrastrutturazione digitale all'interno degli edifici, con gli impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all'articolo 135-bis del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001). Si ricorda che tale adempimento, previsto per tutti gli edifici di nuova costruzione e in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire, è attestato dall'etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un impiantista abilitato con la lettera b), su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato e che tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di agibilità e che verrà successivamente (entro 90 giorni) comunicata dal Comune al SINFI (Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).
Il decreto, composto da un solo articolo prevede le seguenti modifiche e integrazioni al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37:
- Modifica all’art. 1 (Ambito di applicazione) che specifica l’ambito di applicazione della lettera b) la cui declaratoria diviene:
«b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché' le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;»;
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