La legge di conversione n. 199 del 20 dicembre 2024 del D.L. 160/2024 è stata pubblicata in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024.
A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione all’art. 2 del decreto 160 è stata disposta la proroga del trattamento in oggetto rispetto al periodo originariamente previsto (dal 28 ottobre al 31 dicembre 2024), fino al massimo di 12 settimane da fruire entro il 31 gennaio p.v.
Come in precedenza, sono ammesse le imprese che occupino mediamente fino a 15 addetti nel semestre precedente e che abbiano esaurito il plafond previsto dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali pari a 52 settimane di cassa integrazione ordinaria per l’industria (CIGO) e 26 settimane di assegno di integrazione salariale (AIS) per l’artigianato, nel biennio mobile.
Rispetto ai settori indicati in precedenza , l’area di applicazione della norma (tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario) è stata altresì ampliata, limitatamente alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, alle attività identificate dai codici Ateco indicati dalla tabella A allegata alle legge di conversione e dal codice Ateco 25.62.00.
Precisiamo che il settore della pelletteria, ancorché risulti aggiunto solo in sede di conversione, era già compreso di fatto mediante i codici Ateco allegati alla circolare applicativa dell’istituto n. 99 del 26 novembre.
Va poi segnalato che in relazione alle modalità di individuazione del rapporto di accessorietà richiesto dall’art. 2 in esame per le attività di recente introduzione, la competente Direzione centrale Ammortizzatori sociali, contattata al riguardo ha predisposto apposite istruzione in una circolare che tuttavia non risulta ancora essere stata inoltrata al Ministero del Lavoro per il nulla osta di prassi. Tenuto conto pertanto dei tempi di emanazione della suddetta nota di istruzioni e quindi in relazione solo ai nuovi settori a cui si è fatto cenno si fa presente che gli uffici della direzione hanno anticipato che il termine di 15 giorni per la presentazione delle domande riguardante pertanto i periodi di sospensione o riduzione iniziati dopo il 31 dicembre 2024 decorrerà dal giorno di pubblicazione della stessa circolare.
Per le aziende già rientranti nei settori già individuati nel testo originale dell’art. 2 l’istituto ha stabilito la riapertura della procedura di presentazione delle domande attraverso la piattaforma “OMNIA IS” per cui si rimanda alle istruzioni riportate al riguardo al punto 2 della predetta circolare INPS n. 99 del 20 novembre. A questo proposito si richiama il comunicato stampa del 15 gennaio 2025 apparso sul sito Inps in calce alla presente secondo il quale le domande possono essere inoltrate a partire dal 14 gennaio u.s..
Con riguardo specificatamente alle imprese artigiane, gli uffici della Direzione competente, contattati anche a questo riguardo, ritengono che si debba nuovamente allegare, in alternativa alla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 attestante l’integrale fruizione dei trattamenti di legge, la certificazione aggiornata dello stato di utilizzo delle prestazioni di sostegno al reddito erogate da FSBA.
Pertanto, si conferma l’opportunità di utilizzare questa seconda attestazione per la quale si riportano nuovamente sia il link di accesso alla relativa notizia pubblicata sul sito del fondo, sia il percorso per scaricare l’attestato con i riferimenti dell’azienda interessata, dal quale dovrà risultare al momento della presentazione della domanda l’avvenuta utilizzazione di tutte le 26 settimane di AIS calcolate nel biennio mobile.
Accesso SINAWEB;
Sezione “FSBA-DOMANDE”;
Dettaglio domanda;
In alto a destra nel dettaglio della domanda c’è il tasto “SCARICA CERTIFICAZIONE CONTATORI AIS”.
Resta confermato l’obbligo di comunicare a FSBA, tramite PEC all’indirizzo: fsba@pec.it le settimane richieste all’Inps mediante anche in questo caso dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000.
Come in precedenza, alla domanda di trattamento dovrà essere allegata una relazione tecnica il cui modello è visualizzabile in allegato alla predetta circolare per l’adempimento degli obblighi di informativa alle OOSS (Anche mediante comunicazioni effettuate successivamente all’inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto) e riguardo alle istruzioni per la compilazione del flusso uniemens e le modalità di compilazione per i casi di richiesta di pagamento diretto all’Inps della prestazione.
L’Associazione rimane a disposizione.
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