Con circolare del 15 dicembre 2022, n. 132, l’INPS ha reso noto che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e s.m.i., non sono soggette ad onere di presentazione con cadenza annuale, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda (es. nascita di un nuovo figlio).
Pertanto, per l’annualità 2024, si comunica che non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda all’Assegno unico e universale, fermo restando che la domanda già trasmessa all’Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Si precisa che ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata. In assenza di ISEE, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.
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