Con la risposta n. 323/2021, l’Agenzia delle entrate conferma che le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 al credito di imposta in Ricerca & Sviluppo, di cui legge di bilancio 2020, decorrono dal 1° gennaio 2021. La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto una modifica alla Legge di Bilancio 2020 prorogando la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative. L’intervento ha riguardato l’estensione dell’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e la maggiorazione delle misure del beneficio spettante (L. n. 160/2019, art. comma 203 – legge di Bilancio 2020).
Sono sorti dubbi interpretativi con riguardo alla decorrenza delle anzidette modifiche. Di talchè, è intervenuta l’Agenzia delle entrate la quale ha rilevato che: “in assenza di specifiche disposizioni di decorrenza, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio possono trovare applicazione, in via generale, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Nello specifico, pertanto, trattandosi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d’imposta, tali modifiche, in assenza di una specifica norma che le attribuisca effetti retroattivi, non possono in nessun caso esplicare effetti in relazione a periodi d’imposta già in corso prima dell’entrata in vigore delle stesse”.
Nella risposta in argomento, l’Agenzia delle entrate precisa che, sulla base dei contenuti del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, decreto attuativo della disciplina introdotta con la legge di bilancio 2020 e della circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, seppur in riferimento alla previgente disciplina, è stata fornita una regola di carattere generale in base alla quale: “la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, così come prorogata con le modifiche apportate con la legge di bilancio 2021, si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021 (periodo d’imposta di vigenza delle modifiche normative apportate con la legge di bilancio 2021)”.
L’Agenzia delle entrate conclude con il non condividere che le maggiorazioni delle aliquote e degli importi massimi del credito spettante siano applicabili anche alle spese sostenute nel 2020. Afferma infatti che: “alle spese sostenute nel 2020, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, si applicano le aliquote previste dalla legge di bilancio 2020”. Le maggiori aliquote previste dalla legge di bilancio 2021 andranno, invece, applicate con riferimento alle spese ammissibili sostenute, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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