Lo scorso 12 marzo sono stati sottoscritti due separati accordi di verifica erogazione EVR 2024 (elemento variabile retribuzione), uno per il settore dell’Artigianato ed uno per il settore dell’Industria.
Gli accordi riguardano la verifica dei parametri, previsti dagli integrativi (24/05/2022), utili per l’erogazione dell’EVR dell’anno 2024. I parametri risultano tutti positivi e, pertanto, le aziende dovranno riconoscere gli importi indicati nelle tabelle in calce scaricabili.
Entrambi gli accordi, sebbene in misura diversa, prevedono che nei casi in cui le aziende non avessero raggiunto i parametri “aziendali” previsti dai rispettivi accordi potranno erogare in misura ridotta o non erogarli seguendo apposita procedura.
Vediamo nel proseguo quando operare e come.
SETTORE ARTIGIANATO E PMI
Le aziende che nei trienni di riferimento (triennio 2023/2022/2021 rapportato al triennio 2022/2021/2020) non ha raggiunto uno od entrambi i parametri di seguito indicati:
ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione;
volume d’affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.
a) non erogherà l’EVR (con entrambi i parametri negativi);
b) erogherà l’EVR in misura ridotta (con un solo parametro negativo) pari al 50% dell’importo determinato dal livello territoriale.
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2024 o per erogarlo in misura ridotta, pari al 50% dell’EVR territoriale dovranno rispettare previamente la procedura di verifica dei parametri entro il 30 ottobre 2024. L’impresa dovrà dichiarare che nel triennio di riferimento (triennio 2023/2022/2021 rapportato al triennio 2022/2021/2020) non ha raggiunto uno o entrambi i parametri (punti 1 e 2 che precedono) e dovranno inoltrare apposita dichiarazione, utilizzando il format allegato al contratto, rispettivamente alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza Brianza, a Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza ed alla RSA o RSU. Potrà essere attivato un confronto con le Organizzazioni sindacali.
SETTORE INDUSTRIA PMI
Le aziende che nei trienni di riferimento (triennio 2023/2022/2021 rapportato al triennio 2022/2021/2020) non ha raggiunto uno od entrambi i parametri di seguito indicati:
1) ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione;
2) volume d’affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.
a) non erogherà l’EVR (con entrambi i parametri negativi);
b) erogherà l’EVR in misura ridotta (con un solo parametro negativo) pari al 65% dell’importo determinato dal livello territoriale.
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2024 o per erogarlo in misura ridotta, pari al 65% dell’EVR territoriale dovranno rispettare previamente la procedura di verifica dei parametri entro il 30 ottobre 2024. L’impresa dovrà dichiarare che nel triennio di riferimento (triennio 2023/2022/2021 rapportato al triennio 2022/2021/2020) non ha raggiunto uno o entrambi i parametri (punti 1 e 2 che precedono) e dovranno inoltrare apposita dichiarazione, utilizzando il format allegato al contratto, rispettivamente alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza Brianza, a Assimpredil Ance ed alla RSA o RSU. Potrà essere attivato un confronto con le Organizzazioni sindacali.
Gli Uffici paghe sono a disposizione per chiarimenti
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