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DECRETO LEGGE LAVORO- Le novità in materia di salute e sicurezza

Il Decreto Legge Lavoro apporta delle modifiche al D.Lgs 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro in particolare:

  1. Viene introdotto l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza. Trattasi di una novità rilevante perché potenzialmente estende in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente nel D.lgs 81/2008 ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.

  2. Vengono estese ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV. La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere previsionali previste dal titolo IV del Dlgs 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte dei lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei.

Il provvedimento interviene anche in tema di attrezzature di lavoro, rispetto alle quali:

  1. Con riguardo al noleggio o concessione dell’attrezzatura si prevede che il soggetto che mette a disposizione la stessa debba procurarsi obbligatoriamente una dichiarazione autocertificativa del soggetto che la riceve (il datore di lavoro se trattasi di azienda), che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico all’uso in sicurezza.

  2. Viene precisato che il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari deve obbligatoriamente formarsi ed addestrarsi anch’esso ad un uso sicuro: si esplicita che il datore di lavoro se usa tali attrezzature è un lavoratore.

Vengono introdotte delle novità anche per quanto concerne l’alternanza Scuola – Lavoro:

  1. Viene previsto l’obbligo per le imprese iscritte nel Registro dell’alternanza di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica in cui indicare le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per gli studenti. L’integrazione al documento dovrà essere fornita alla scuola e allegata alla Convenzione stipulata tra l’istituto e l’impresa.

  2. Il provvedimento interviene anche in merito al Registro dell’alternanza scuola -lavoro istituito presso le camere di Commercio, con l’inserimento di ulteriori informazioni relative a imprese ospitanti e che si riferiscono alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, all’esperienza maturata nei PCTO, all’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO.

  3. Per il solo anno 2023-2024, viene poi estesa, anche agli studenti la copertura assicurativa dell’INAIL, con l’esclusione dell’infortunio in itinere. Trattasi in particolare: (1) degli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali e le loro pertinenze o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate; (2) degli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola.

I nostri uffici rimangono a disposizione per chiarimenti



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