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Decreto Coesione: ecco le novità




È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024, il Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 cosiddetto “Decreto Coesionecon disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Di seguito proponiamo una prima sintesi degli articoli che interessano i datori di lavoro.

Si introducono incentivi per il periodo 1/9/2024 – 31/12/2025:


a)      Il Bonus giovani con età inferiore a 35 anni (che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato – fatto salvo precedente rapporto di apprendistato non proseguito in rapporto ordinario a tempo indeterminato),  

  • consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato:

  • per n. 24 mesi

  • nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni;

  • nel limite massimo di 650,00 mensili per la Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno;

  • qualora il rapporto incentivato o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva cessi per licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’agevolazione verrà revocato e vi sarà il recupero del beneficio già fruito.

  • Non applicabile per assunzione da parte di datori di lavoro domestico e per contratti di apprendistato e per l’assunzione di dipendenti con qualifica dirigenziale;

  • l’incentivo è soggetto a limiti di spesa e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile con “la maxi deduzione” del costo del lavoro prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. Il suo riconoscimento è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.


b)      Il Bonus donne svantaggiate 

  • consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel caso di assunzione/trasformazione

  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ridotti a 6 se residenti nella Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno

  • per n. 24 mesi

  • nel limite massimo di 650,00

  • le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

  • l’incentivo è soggetto a limiti di spesa e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile con “la maxi deduzione” del costo del lavoro prevista dalla legge di Bilancio per il 2024.


c)       Il Bonus Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) per aziende fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione con sede nella ZES,

  • consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel caso di assunzione/trasformazione

  • di lavoratori che hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi

  • per n. 24 mesi

  • nel limite massimo di 650,00

  • spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione non hanno proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo

  • l’incentivo è soggetto a limiti di spesa e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile con “la maxi deduzione” del costo del lavoro prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. Il suo riconoscimento è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea

  • qualora il rapporto incentivato o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva cessi per licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’agevolazione verrà revocato e vi sarà il recupero del beneficio già fruito.

Per maggiori informazioni contatta il tuo addetto paghe di riferimento.  

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