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CCNL Pubblici Esercizi, ristorazione e turismo - Rinnovo contrattuale




Con la presente comunichiamo che, in data 5 giugno 2024, le parti sociali hanno stipulato un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo.

L’Accordo ha introdotto aggiornamenti economici e normativi; di seguito illustriamo le principali novità.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti sociali hanno convenuto un incremento retributivo a regime, da corrispondersi in cinque tranches. Riportiamo le tabelle con gli aumenti, suddivise per livello, con le relative decorrenze.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Sono state introdotte nuove figure professionali, oltre alla mobilità professionale, ma esclusivamente per i lavoratori “addetti ai servizi mensa con meno di 15 mesi di anzianità nel settore”, attualmente in forza, inquadrati al 6° livello, che dovranno automaticamente passare al 6° livello super secondo specifiche decorrenze.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO EST

L’Accordo stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile 2027, il contributo obbligatorio a favore del Fondo EST sia incrementato di 3,00 euro mensili, a carico del datore di lavoro; di conseguenza l’importo a carico dell’azienda sarà pari a 15,00 euro mensili.

QUADRI – CASSA QUAS

Il contributo obbligatorio dovuto alla Cassa QUAS dal datore di lavoro aumenta dal 1° gennaio 2025 di 20,00 euro annui, diventando pari ad 360,00 euro, e dal 1° gennaio 2026 di ulteriori 20,00 euro annui, per un importo di 380,00 euro.

ONERI DIFFERITI E CONGEDI OBBLIGATORI O PARENTALI

Il rinnovo del CCNL stabilisce che i periodi di congedo di maternità o paternità, nonché i periodi di congedo parentale, devono essere computati ai fini dell’intera maturazione degli istituti elencati di seguito:

·         tredicesima mensilità

·         quattordicesima mensilità (il computo del congedo parentale avverrà dal 01 dicembre 2027)

·         ROL

·         ferie

PREMIO DI RISULTATO

Le aziende che applicano un accordo integrativo aziendale, o hanno ricevuto la presentazione di una piattaforma integrativa senza definire alcun accordo, sui premi di risultato, sono tenute all’erogazione degli stessi. 

Il premio potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto stabilito dal CCNL, che venga riconosciuto successivamente al 1° giugno 2024.

Nel caso di mancato accordo a seguito di presentazione di una piattaforma, il premio dovrà essere erogato con la retribuzione del mese di novembre 2027.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Viene previsto, per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione concernenti la violenza di genere debitamente certificati, il diritto di astensione dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 90 giorni in presenza delle condizioni previste dalla legge.

La lavoratrice è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine non inferiore a 7 giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo.

Durante il periodo di congedo, coperto da contribuzione figurativa, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Precisando che vi sono alcuni aspetti da chiarire a cura delle Parti firmatarie, ricordiamo che i referenti degli uffici paghe sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

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