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Buono patenti: in Gazzetta il decreto con le modalità di presentazione delle domande


Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre il Decreto Mims-MEF del 30 giugno 2022 con cui si forniscono termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del Buono patente autotrasporto.

Si evidenzia che tale provvedimento rientra nell’ambito del Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto, su cui proprio Confartigianato Trasporti aveva promosso specifico emendamento durante l’approvazione della Legge di Bilancio 2021.

I fondi a disposizione ammontano a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.


Potranno beneficiare del Buono i cittadini italiani ed europei che, nel periodo tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, e che intendano conseguire le patenti di guida per il trasporto di merci C, C1E, CE e la Carta di Qualificazione del Conducente.

Il contributo per ciascun beneficiario è pari all’80% delle spese sostenute per il conseguimento della patente o della qualifica professionale, e comunque di importo non superiore a 2.500 euro.

Il Buono può essere richiesto una sola volta, viene emesso secondo l’ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell’ISEE.

Per accedere al buono è necessario registrarsi sulla piattaforma (ancora non attiva) tramite le credenziali Spid, CIE o CNS, inserendo le informazioni e i documenti richiesti. Successivamente il MIMS attribuirà il buono direttamente nell’area riservata del beneficiario, che potrà essere utilizzato esclusivamente presso le autoscuole nonché i soggetti in possesso di nulla osta per l’effettuazione dei corsi CQC rilasciato dalla DG Motorizzazione e dalle Direzioni Generali Territoriali accreditati sulla piattaforma informatica, i quali applicano uno sconto sulle spese della formazione pari al valore del buono stesso.

Le autoscuole accreditate sono inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari, attraverso la piattaforma informatica “Buono patenti” e sono pertanto obbligate ad accettare i buoni secondo le modalità stabilite nel decreto.

Il buono deve essere attivato dalle autoscuole entro 60 giorni dall’emissione, decorso tale termine viene automaticamente annullato ed in tal caso il beneficiario potrà comunque richiedere l’emissione di un nuovo buono. Il beneficiario ha tempo 18 mesi dalla attivazione del buono per conseguire la patente ed eventualmente, anche la CQC.

Le autoscuole provvedono al caricamento, sull’applicazione web delle informazioni relative ai titoli e alle abilitazioni eventualmente conseguite da ciascun beneficiario e provvedono all’emissione di fattura elettronica di importo pari a quello del buono attivato.

Entro 30 giorni dall’accettazione della fattura, alle autoscuole viene liquidato l’importo del buono attivato.

Non appena disponibile sarà fornito il giorno di apertura della piattaforma


Scarica MIMS Decreto 30 giugno 2022 (GU n.244 del 18-10-2022)


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