Abolire subito l’obbligo per le imprese di possedere un’attestazione SOA per operare nel mercato dei bonus edilizi. Lo chiedono i Presidenti di Confartigianato, Cna, Casartigiani in una lettera aperta inviata a Deputati e Senatori delle Commissioni Bilancio, Finanze, Lavori pubblici, Attività Produttive di Camera e Senato e ai Capigruppo di Camera e Senato.
Le Confederazioni dell’artigianato e delle Pmi ribadiscono l’allarme per le continue modifiche alle norme sugli incentivi in edilizia che rischiano di bloccare definitivamente i lavori di riqualificazione degli edifici e di tagliare fuori dal mercato oltre il 90% delle imprese.
A complicare un quadro legislativo già intricato è arrivata il 12 maggio la norma del decreto legge ‘Taglia prezzi’ che impone, anche per le imprese che operano in subappalto, il possesso delle attestazioni SOA per i lavori che danno diritto alle detrazioni edilizie di importo superiore ai 516mila euro.
Una disposizione che, pur ispirata al condivisibile principio di garantire sicurezza, trasparenza e qualità dei lavori, di fatto si è rivelata una barriera anticoncorrenziale.
Secondo Confartigianato, Cna, Casartigiani, infatti, negli ultimi 20 anni, il mero possesso delle attestazioni SOA non ha garantito, negli appalti pubblici, la qualità e la sicurezza dei lavori.
L’attestazione SOA è la certificazione, rilasciata da Società a ciò autorizzate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che – a valle di un percorso che verifica in capo al soggetto requisiti di carattere morale, economico finanziario e tecnico – abilita l’Impresa ad eseguire lavori pubblici per determinate tipologie ed importi.
Per la prima volta tale obbligo di attestazione viene esteso anche ai lavori privati ove il committente degli stessi intenda usufruire dei bonus fiscali, siano questi il 110%, il bonus facciate o gli altri previsti per legge.
Tale obbligo si applica per i lavori dai 516.000 euro in su; ancora non esiste un’interpretazione autentica della norma ma tale importo pare doversi intendere come l’importo complessivo portato a contributo.
Si ribadisce che la norma si applica sia agli appaltatori che agli eventuali subappaltatori.
La scansione temporale della norma, che entrerà in vigore dall’ 1 gennaio 2023, è così composta:
i lavori contrattualizzati o eseguiti entro il 20 maggio 2022 non ricadono nell’ambito di applicazione.
i lavori contrattualizzati dopo il 20 maggio 2022 ed eseguiti entro il 31 dicembre 2022 non ricadono nell’ambito di applicazione.
i lavori contrattualizzati entro il 31 dicembre ma con esecuzione nel 2023 ricadranno nell’ambito di applicazione.
i lavori contrattualizzati dal 1 gennaio 2023 ricadranno nell’ambito di applicazione
Per il Superbonus 110% l'obbligo vale sia quando si usufruisce direttamente della detrazione in dichiarazione dei redditi sia quando si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Per gli altri bonus edilizi l'obbligo sussiste solo se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
APA Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza ha stipulato una convenzione con un ESNA SOA, ente di attestazionecon presenza su tutto il territorio nazionale nato dalla fusione di Soa Nord Alpi S.p.A. ed Euro-Soa S.p.A. con la precisa volontà di svolgere un ruolo di riferimento nel panorama della qualificazione delle imprese ai lavori pubblici.
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Per informazioni sull’attestazione SOA e sulla convenzione APA Confartigianato Imprese ed ESNA SOA:
Ufficio Categorie
Tel. 039.3632.310
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