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AMBIENTE - Confartigianato fa chiarezza sulla nuova definizione di rifiuti urbani e sulla TARI


Le tante incertezze nell’applicazione della nuova definizione di rifiuto urbano, introdotta con il decreto legislativo 116/2020, preoccupano le imprese. Le criticità sono emerse soprattutto nella fase di scrittura dei nuovi regolamenti comunali che, in molti casi, sembrano disattendere alcuni importanti chiarimenti che il Ministero per la Transizione Ecologica ha diffuso con le circolari del 12 aprile scorso e del 14 maggio.

Su questi aspetti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, e l’Associazione delle imprese di riciclo Unirima, hanno organizzato congiuntamente un webinar informativo con lo scopo di dipanare i numerosi dubbi ancora irrisolti.

A supportare tale iniziativa, il parere legale redatto da un importante studio specializzato in materie ambientali, che contribuisce a fare chiarezza su alcuni dei nodi più critici di questa vicenda e conferma, su basi giuridiche, la piena legittimità delle disposizioni di legge e delle successive interpretazioni ministeriali.

Innanzitutto, si ribadisce che le lavorazioni artigianali, analogamente a quanto avviene per le lavorazioni industriali, sono da considerarsi prevalentemente produttive di rifiuti speciali e, quindi, le aree dove si svolge la lavorazione artigianale sono da considerarsi sottratte all’applicazione della TARI. Lo stesso vale per i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.

Si è posta inoltre l’attenzione anche sull’annosa questione della durata quinquennale nella scelta delle imprese che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani. Un riferimento temporale che, come evidenziato dall’Antitrust, non può in alcun modo essere considerato vincolante. Come non può essere considerato un obbligo per le imprese quello di indirizzare la scelta verso il servizio pubblico o privato per tutte le tipologie di rifiuti urbani. Una ipotesi che non avrebbe alcun fondamento nella norma ma neanche alcuna logica anche rispetto alla necessità di orientare le imprese verso le modalità di conferimento più efficienti e più in linea con gli obiettivi ambientali, dovendo, di conseguenza, poter decidere di servirsi per alcune frazione del servizio pubblico e per altre ricorrere al mercato.

Infine, alla base di tutte queste considerazioni, vi è quanto più volte chiarito dal Ministero, vale a dire la nuova definizione di rifiuto urbano “deve essere applicata nell’ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace, tanto da non voler incidere con la ripartizione delle competenze tra pubblico e privato nell’ambito della gestione medesima” e che “è doveroso sottolineare come la definizione di rifiuti urbani,debba essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo.

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