Entro il 30 giugno 2022, i contribuenti sono chiamati a presentare una dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire. Con la pubblicazione di modello e istruzioni (provvedimento 143438/2022) le Entrate hanno, finalmente, chiarito le modalità di presentazione della dichiarazione risolvendo alcuni dubbi su cumulabilità e alternatività delle sezioni 3.1 e 3.12 Temporary Framework.
In particolare, tutti i contribuenti che hanno ricevuto gli aiuti Covid dovranno verificare e dichiarare, con atto notorio, il rispetto della disciplina Ue sugli aiuti di Stato e il rispetto dei massimali previsti dalla sezione 3.1 e 3.12 in relazione ai limiti previsti al 27 gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021.
La dichiarazione dovrà essere presentata, in via telematica e utilizzando il modello dell’Agenzia, da tutti gli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuti indicate nell’articolo 1 comma 13 e seguenti del DL 41/2021(schema ombrello).
La presentazione può essere fatta dal 28 aprile 2022 sino al 30 giugno 2022.
Per i soggetti che hanno usufruito della definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari (articolo 5 commi 1 e seguenti del DL 41/2021) il termine è il 30 giugno o, se successivo, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. L’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi anche penali.
Sono esonerati dall’invio:
I soggetti che non hanno usufruito di una delle misure indicate nell’articolo 1 comma 13 pur avendo ricevuto altri aiuti comunque classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework;
I soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva per avere accesso ad alcune misure (ad esempio istanza per il contributo perequativo dell’articolo 1 commi 16 e seguenti del 73/2021) e purchè il beneficiario, successivamente, non abbia usufruito di ulteriori aiuti tra quelli indicati nell’articolo 1 comma 13.
Nella dichiarazione andranno indicate tutte le misure di cui si è beneficiato e che ricadono nelle sezioni 3.1 e 3.12, pertanto, sia quelle dell’articolo 1 comma 13 sia tutti gli aiuti ricevuti compresi quelli non fiscali e non erariali. Per monitorare gli aiuti Covid va tenuto conto nel calcolo dei massimali, delle relazioni di controllo rilevanti per la definizione di “Impresa Unica”. Il concetto di impresa unica è riferito solo al calcolo dei massimali e non per valutare le condizioni per usufruire della sezione 3.12.
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