Le imprese che svolgono attività caratterizzate da una mobilità del luogo di lavoro devono provvedere ad effettuare la denuncia all’Inail per lavori a carattere temporaneo. Si tratta, in sostanza di lavori, anche a lungo termine, la cui data di cessazione è prevista sin dall’inizio dei lavori stessi (in genere lavori edili, installazione di impianti, anche se di lunga durata).
La denuncia è prevista ogni qualvolta ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
1) Temporaneità dei nuovi lavori (lavori, anche di lunga durata, che abbiano un termine finale certo o presunto);
2) Classificabilità dei lavori stessi ad una voce di tariffa già presente nell’ambito della posizione assicurativa Territoriale (P.A.T.) attiva presso la Sede Inail.
La denuncia in argomento deve essere effettuata, in via telematica, entro 30 giorni dall’inizio dei nuovi lavori a carattere temporaneo e nel caso il termine inizialmente indicato venga modificato perché prorogato o sospeso deve esserne data comunicazione alla competente sede INAIL. Occorre evidenziare che l’Inail può dispensare le aziende dalla presentazione di tale denuncia dei singoli lavori, se richiedono l’impiego di non più di 5 (cinque) persone e non durano più di 15 (quindici) giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità. Nel caso in cui anche uno solo di tali elementi sia superato la denuncia sarà da effettuare. L’omessa denuncia potrà essere sanzionata in sede di visita ispettiva con l’applicazione di sanzione amministrativa compresa tra € 125,00 a € 770,00.