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Aggiornamenti 27 marzo disposizioni regionali


Le disposizioni previste nell’ordinanza restano in vigore fino al 5 aprile 2020


Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha disposto con Ordinanza regionale del 21 marzo, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo, alcune ulteriori limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus. In virtù dell'art. 2 del decreto legge 19/2020, le disposizioni previste nell’ordinanza restano in vigore fino al 5 aprile 2020 (anziché fino al 15 aprile, come inizialmente indicato nell’ordinanza regionale).

Le disposizioni regionali sono state condivise con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.

Di seguito la sintesi delle principali misure previste, integrate con le disposizioni nazionali in vigore:

  • il divieto di assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di almeno un metro. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa di euro 5.000,00;

  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’allegato 1 dell’Ordinanza del 21 marzo ed elencate di seguito), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media o grande distribuzione e nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole attività di prima necessità; In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

  • la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti, per tutti i prodotti (alimentari e non);

  • la sospensione delle attività dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) non elencate all'allegato 2 dell'ordinanza del 21 marzo;

  • la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere di prodotti o servizi essenziali;

  • la chiusura delle attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

  • la chiusura di tutte le strutture ricettive (Hotel, alberghi, b&b, etc.):gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza del 22 marzo. La chiusura si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono restare aperte per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.), compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È consentito nelle strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:

  • personale in servizio presso le stesse strutture;

  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;

  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;

  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;

  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;

  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;

  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

Possono restare aperte anche le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.

  • il fermo delle attività nei cantieri edili. Possono continuare i lavori: i cantieri legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;

  • la chiusura dei distributori automatici «h24» che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

  • il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni;

  • l’obbligo - se si esce con il cane - di rimanere entro i 200 metri da casa;

  • la chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere nonché agli Enti e Amministrazioni pubbliche, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.


Il Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 marzo prevede inoltre, fino al 3 aprile il divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Rimane consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

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