Con l’entrata in vigore del DPCM 11 marzo, resta valida la necessità dell’autorizzazione per muoversi per chi ha comprovate ragioni lavorative e il rischio da esposizione virale al Coronavirus è diventato un rischio professionale per i lavoratori.
Pertanto il Datore di lavoro, sentito il proprio RSPP e il Medico Competente, dovrà assicurare misure di prevenzione e protezione adeguate e fornire i Dispositivi di Protezione Individuali. Il Datore di lavoro dovrà, altresì, predisporre una comunicazione a tutti i lavoratori e agli RLS sul rischio agenti biologici virali e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
Leggi gli ultimi aggiornamenti del Sistema Socio Sanitario lombardo per l’ATS Brianza
Scarica e rendi disponibili gli opuscoli per un corretto lavaggio delle mani
Scarica l'informativa da affiggere in azienda per lavoratori ed esterni
Approfondisci le indicazioni per la sanificazione degli ambiente
Scarica le indicazioni specifiche DPI (Attenzione: verifica che i dispositivi non marcati CE abbiano l’autocertificazione in accompagnamento come da modello e, laddove non fosse presente, richiedila al fornitore)
Come smaltire i DPI prodotti durante l'attività domestica, professionale e produttiva
Il Rapporto ISS COVID19 n.3/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) prevede le seguenti procedure:
AMBITO DOMESTICO - mascherine e guanti (DPI) usati vanno gestiti come rifiuti indifferenziati con il consiglio di avvolgere i rifiuti indifferenziati prodotti in 2 o 3 sacchetti resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato abitualmente.
AMBITO PROFESSIONALE E PRODUTTIVO
1) se l’azienda ricade in ambito municipale e ha una quota parte dei rifiuti prodotti “assimilabili” agli urbani, i DPI usati possono essere gestiti come sopra indicato: rifiuti indifferenziati chiusi in un sacchetto doppi o tripli (ritiro porta a porta da azienda Municipalizzata)
2) se l’azienda non ha alcuna possibilità di considerarli “assimilabili” dovrà garantire che non vengano avviati a raccolta differenziata ma presso impianto autorizzato
Codice CER possibile: 150203 - assorbenti, materiali filtranti, stracci, e indumenti protettivi
3) applicare il DPR 254/03 che dà la possibilità di classificare come rifiuto sanitario a rischio infettivo anche rifiuti prodotti al di fuori delle strutture sanitarie: codice CER 180103*- rifiuti a rischio infettivo. Quest’ultima soluzione, che consigliamo di prendere in considerazione solo laddove non trovino applicazione le procedure dei punti 1) e 2), rappresenta sicuramente quella più cautelativa ma senza dubbio quella più onerosa. Occorre seguire alla lettera e con rigore tutte le regole della gestione dei rifiuti sanitari: doppio contenitore, chiusura ermetica, deposito temporaneo, trasporto autorizzato, ADR e incenerimento.