Si è stipulato un accordo di secondo livello che disciplina il ricorso al contratto stagionale, denominato “Milano Città Turistica”, valido per il territorio comunale meneghino.
L’intesa dà attuazione alla specifica regolamentazione sui contratti a tempo determinato prevista dal CCNL Terziario. L’accordo consente di superare i limiti di durata nonché di poter prorogare e rinnovare i contratti a termine in assenza di causali per un massimo di 36 mesi.
Le imprese della distribuzione commerciale (ma anche altre attività come chi opera nei musei, in luoghi e monumenti storici, i parcheggi e le autorimesse, gli organizzatori di convegni e il noleggio di autoveicoli), potranno assumere lavoratori a tempo determinato nei picchi di stagionalità: dall’ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio (shopping delle festività natalizie e saldi), dalla domenica precedente a quella successiva la Pasqua, dal 1° giugno al 30 settembre (saldi estivi, afflusso di turisti).
Le imprese potranno inoltre assumere lavoratori a tempo determinato anche per la partecipazione a fiere ed eventi che si svolgeranno nelle aree di Fieramilanocity e di Rho Pero per il periodo di durata delle manifestazioni e per i due giorni antecedenti e successivi al termine delle stesse manifestazioni.