Si comunica che il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante l’attuazione del Regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 maggio 2014).
Il D.P.R. n. 146/2018, entrato poi in vigore il 24 gennaio 2019, definisce le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n.517/2014, introducendo alcune novità anche per quanto riguarda le imprese di installazione e manutenzione di impianti di condizionamento; in particolare:
Verrà costituita una Banca Dati, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature; questa banca dati dovrà essere costantemente aggiornata a cura dei manutentori/installatori degli impianti stessi ed entrerà in vigore entro 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Dal momento che dal 24 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146), è stato abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012 n. 43, si prevede che decadranno anche le prescrizioni relative; quindi non dovrebbe essere più necessario da parte dell’operatore compilare e inviare la “Dichiarazione ai sensi dell’art16, comma 1” o più comunemente definita “Dichiarazione ISPRA”.
Accredia, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, rilascerà a breve novità riguardanti il documento definito “Piano della Qualità”, il quale dovrebbe essere semplificato per le imprese che effettueranno la prima certificazione.
È stato ampliato l’ambito di applicazione, con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2067/2015/CE e 2066/2015/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
Per quanto riguarda il personale e imprese, restano in vigore prescrizioni del precedente decreto: quindi devono essere certificate le persone e le imprese che “svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra“. I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
Per le imprese che dovranno rinnovare la propria certificazione aziendale, le scadenze non vengono modificate e il rinnovo verrà attuato secondo le modalità in vigore al momento della richiesta. In riferimento al rinnovo, si consiglia alle imprese certificate di verificare di aver effettuato il mantenimento annuale della propria certificazione, contattando l’ente di riferimento che ha effettuato il rilascio.