Dal 1° luglio 2018 viene meno la possibilità di pagare in contanti le retribuzioni, indipendentemente
dal loro ammontare.
Secondo le disposizioni contenute nell’ultima legge di Bilancio, dal prossimo mese di luglio i datori di
lavoro (per i rapporto subordinati), i committenti (per le collaborazioni coordinate e continuative),
le cooperative (per i contratti di lavoro instaurati con i propri soci), dovranno corrispondere la
retribuzione e ogni suo anticipo attraverso uno dei seguenti sistemi:
· Bonifico bancario sul C/c del lavoratore a lui intestato o cointestato (identificato dall’Iban);
· Strumenti di pagamento elettronico;
· Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia
aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
· Assegno consegnato direttamente al lavoratore o in caso di impedimento ad un suo delegato
(coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non
inferiore a 16 anni).
ANTICIPI DI CASSA PER SPESE E/O TRASFERTE
La norma di riferimento, nell'identificare ciò che non può essere più pagato in contanti, usa sempre
il termine «retribuzione» e conseguentemente potrebbero rimanere fuori dalla tracciabilità, per
esempio, le somme erogate a titolo di anticipo di cassa ai lavoratori che si recano in trasferta.
Riguardo a questi ultimi si rimane in attesa di chiarimenti da parte del Ministero. A titolo
prudenziale, si ritiene consigliabile disporre pagamenti tracciabili.
ESCLUSIONI
Restano esclusi dall’obbligo i rapporti di lavoro domestico e le indennità di partecipazione erogate ai
tirocinanti.
SANZIONI
Al datore di lavoro che non si adegua potrà essere inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 5mila euro per ogni singola violazione.
ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO
Per evitare di arrivare impreparati suggeriamo di comunicare ai vostri lavoratori/collaboratori il
sistema da voi prescelto richiedendo loro i dati necessari per provvedere al pagamento (es:
coordinate bancarie, carta di credito con Iban).
LA FIRMA DEL CEDOLINO PAGA
La stessa Legge precisa un particolare importante, ossia che la firma apposta dal lavoratore sulla
busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Nella pratica la sua
sottoscrizione serve esclusivamente ad attestarne la consegna ma non rappresenta in alcun modo
una conferma dell’avvenuto pagamento.
RIFERIMENTI: Per informazioni rivolgersi agli addetti del servizio paghe degli uffici territoriali