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Dal 1° luglio stop al contante per il pagamento delle retribuzioni


Dal 1° luglio 2018 viene meno la possibilità di pagare in contanti le retribuzioni, indipendentemente

dal loro ammontare.

Secondo le disposizioni contenute nell’ultima legge di Bilancio, dal prossimo mese di luglio i datori di

lavoro (per i rapporto subordinati), i committenti (per le collaborazioni coordinate e continuative),

le cooperative (per i contratti di lavoro instaurati con i propri soci), dovranno corrispondere la

retribuzione e ogni suo anticipo attraverso uno dei seguenti sistemi:

· Bonifico bancario sul C/c del lavoratore a lui intestato o cointestato (identificato dall’Iban);

· Strumenti di pagamento elettronico;

· Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia

aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

· Assegno consegnato direttamente al lavoratore o in caso di impedimento ad un suo delegato

(coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non

inferiore a 16 anni).

ANTICIPI DI CASSA PER SPESE E/O TRASFERTE

La norma di riferimento, nell'identificare ciò che non può essere più pagato in contanti, usa sempre

il termine «retribuzione» e conseguentemente potrebbero rimanere fuori dalla tracciabilità, per

esempio, le somme erogate a titolo di anticipo di cassa ai lavoratori che si recano in trasferta.

Riguardo a questi ultimi si rimane in attesa di chiarimenti da parte del Ministero. A titolo

prudenziale, si ritiene consigliabile disporre pagamenti tracciabili.

ESCLUSIONI

Restano esclusi dall’obbligo i rapporti di lavoro domestico e le indennità di partecipazione erogate ai

tirocinanti.

SANZIONI

Al datore di lavoro che non si adegua potrà essere inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria

da 1.000 a 5mila euro per ogni singola violazione.

ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO

Per evitare di arrivare impreparati suggeriamo di comunicare ai vostri lavoratori/collaboratori il

sistema da voi prescelto richiedendo loro i dati necessari per provvedere al pagamento (es:

coordinate bancarie, carta di credito con Iban).

LA FIRMA DEL CEDOLINO PAGA

La stessa Legge precisa un particolare importante, ossia che la firma apposta dal lavoratore sulla

busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Nella pratica la sua

sottoscrizione serve esclusivamente ad attestarne la consegna ma non rappresenta in alcun modo

una conferma dell’avvenuto pagamento.

RIFERIMENTI: Per informazioni rivolgersi agli addetti del servizio paghe degli uffici territoriali


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