Si ricorda che a partire dal primo gennaio 2018 i sacchetti di plastica dovranno rispettare determinate caratteristiche: tutte le buste, anche i sacchetti leggeri e ultraleggeri (utilizzati per esempio nei comparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, pescheria e panetteria per l’imballo diretto dei degli alimenti sfusi) dovranno essere biodegradabili e compostabili. Dovranno essere inoltre distribuiti esclusivamente a pagamento, quindi con costi totalmente a carico del consumatore finale, che si troverà la voce relativa a tale costo nello scontrino della spesa.
Dal 1° Gennaio scatteranno pesanti sanzioni per coloro che cercheranno di eludere la legge. Chi commercializzerà buste che non corrispondono alle caratteristiche previste dalla norma sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 Euro a 25.000 Euro.
Possono liberamente circolare, fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso, quindi con il divieto di cederli gratuitamente, 4 diversi tipi di shopper per il trasporto:
1. Le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron: quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura. Tali tipi di borse, dal 1^ gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente se biodegradabili, compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%; percentuale che sale al 50% dal 1 gennaio 2020 e al 60% dal 1 gennaio 2021. Trattandosi di buste di plastica che entrano a contatto con gli alimenti, il Legislatore fa comunque salva la disciplina sulla conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti (M.O.C.A., nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare).
2. Le borse di plastica biodegradabili e compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002. Biodegradabile non necessariamente equivale a compostabile: la legge richiede infatti, specifici requisiti di compostabilità. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere con attenzione l’etichetta. I bioshopper conformi alla norma, recano termini quali “compostabile” e “rispetta la norma UNI EN 13432”. Termini quali “biodegradabile” e “ rispetta la normativa UNI EN 14855” non offrono invece garanzie di conformità ai limiti imposti dalla norma di riferimento.
3. Le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna, a condizione che rispondano a queste caratteristiche:
- spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari
4. Le borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna, a condizione che rispondano a queste caratteristiche:
- spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
Devono essere posti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso degli spessori e degli altri requisiti di legge.
E’ necessario per tutti gli operatori prestare la massima attenzione in fase di acquisto dei sacchetti, si consiglia di ottenere dai fornitori la garanzia scritta che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.
Scarica la circolare interpretativa del Ministero dell’Ambiente.