Lo Smart Working o Lavoro Agile, introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs 81/2017 consiste inuna diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, da definire mediante accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, che ha la finalità di fornire all’imprenditore un ulteriore strumento per incrementare competitività e produttività agevolando al contempo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei lavoratori. Di seguito proponiamo una sintesi degli elementi caratterizzanti:
Luogo di svolgimento della prestazione: in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno;
Durata della prestazione: entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (previsti dalla Legge e dal Ccnl);
Accordo Individuale scritto: dovrà definire gli strumenti tecnologici usati dal lavoratore (pc, tablet…), i tempi di riposo nonché le modalità di disconnessione del lavoratore dalla strumentazione suddetta, le forme di esercizio del potere direttivo e del potere di controllo del datore di lavoro e anche individuare le condotte del lavoratore che prevedono sanzioni disciplinari;
Durata dell’accordo di Smart Working: sia a temine che a tempo indeterminato;
Responsabilità del datore di lavoro: Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile consegnandogli annualmente un’informativa scritta nella quale vengono individuati i rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione. Inoltre il datore garantisce anche il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
Recesso dall’accordo di Smart Working: per accordo a tempo indeterminato preavviso di 30 giorni;
Diritti del lavoratore: parità di trattamento economico e normativo. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità agile;
Tutela Assicurativa: Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali e agli infortuni in itinere da e verso il luogo prescelto per lo Smart Working;
Comunicazione Obbligatoria: E’ prevista una comunicazione preventiva entro il giorno precedente l’inizio della prestazione in Smart Working;