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DDL “Disciplina della qualificazione professionale per l’esercizio dell’attività di estetista” (A.C.


Si informa che la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati ha concluso l’esame del testo del provvedimento in oggetto, che è stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Si segnala che sono stati approvati tutti gli emendamenti promossi da Confartigianato (ad eccezione di quelli volti all’abrogazione dell’ottenimento della qualifica professionale in assenza di formazione teorica) ed in particolare:

  • modifica del titolo della legge al fine di comprendervi le nuove attività dell'estetica (Vignali 1.6)

  • sostituzione della definizione di tecnico delle ciglia (Vignali 1.17, Galgano 1.18, Abrignani 1.19 e Allasia 1.20 - identici)

  • distinzione tra qualificazione e abilitazione professionale ed innalzamento della formazione del tatuatore e piercer (nuova formulazione Abrignani 1.26, Allasia 1.27 e Vignali 1.28 - identici). Con la nuova formulazione, l'obbligo formativo per il tatuatore e il piercer viene identificato con un corso di un biennio con un minimo di 600 ore annue (anzichè le 900 della formulazione originaria)

  • chiarimento dei requisiti di accesso alla formazione della socio-estetista (Allasia 1.33, Abrignani 1.34 e Vignali 1.35)

  • innalzamento della formazione dell'onicotecnico, del truccatore e del tecnico delle ciglia (Abrignani 1.44, Allasia 1.45 e Vignali 1.46 - identici)

  • introduzione delle disposizioni transitorie (Allasia 1.49, Abrignani 1.50 e Vignali 1.52 - identici)

  • inasprimento delle sanzioni per l'esercizio abusivo dell'attività (Vignali 1.56, Abrignani 1.57 e Allasia 1.58 - identici)

Tra gli emendamenti valutati positivamente, sono stati inoltre approvati quelli volti a:

  • inquadrare la disciplina dell'estetica all'interno del riparto delle competenze tra Stato e Regioni (Camani 1.7 riformulato)

  • introdurre le "nozioni di dermatologia" tra le materie di studio del truccatore (Della Valle 1.40)

  • introdurre il trucco aerografico" tra le materie di studio del truccatore (Della Valle 1.41)

E' stato altresì approvato un emendamento (Camani 1.13), valutato negativamente, volto a specificare che le attività del settore dell'estetica richiedono la qualificazione professionale solo ove sono esercitate con finalità estetiche.

Scarica il testo base come modificato dagli emendamenti approvati.


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